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Vademecum lavoro in somministrazione sanità - responsabilità civile

(polizza numero 1331/65/189589376)

A chi si rivolge: Ai dipendenti Pubblici esercente la professione sanitaria iscritti al Sindacato UILTEMP compresi i dipendenti psico­logi e ostetriche, escluso tutto il Personale Dirigente Medico.

Iscrizione al sindacato UILTemp: Le condizioni previste in Polizza vengono concesse all’Assicurato in forza della sua iscrizione al Sindacato UILTEMP; conseguentemente l’Assicurato stesso prende atto che l’eventuale cancellazione dal novero degli iscritti al Sindaca­to UILTEMP comporterà l’automatica ed immediata cessazione della copertura assicurativa.

Garanzia Colpa Grave:
Oggetto dell’assicurazione
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, entro i Massimali convenuti, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), esclusivamente in conseguenza di eventi addebitabili totalmente o parzialmente allo stesso per colpa grave, nel caso di:

  • Azione di responsabilità amministrativa per colpa grave svolta nei confronti dell’Assicurato, esercitata dal Pub­blico Ministero presso la Corte dei Conti ai sensi dell’art. 9 comma 5 della legge 24/2017;
  • Azione di surrogazione ai sensi dell’Art. 1916, 1° comma Codice Civile, esperita dalla Società di assicurazione dell’Azienda Sanitaria Pubblica come previsto dall’art. 9 della legge 24/2017.

Nei limiti e nei termini sopra precisati, l’Assicurazione vale anche per quanto di seguito indicato:

  1. Lo svolgimento dell’attività professionale intramoenia esercitata in conformità alle leggi e regolamenti vigenti.
  2. Radiazioni ionizzanti, non ionizzanti, materiale radioattivo. A parziale deroga di quanto indicato all’Art. 1.5) Esclu­sioni – lettere o) e q) la garanzia comprende la responsabilità derivante all’Assicurato dall’impiego a scopo diagnosti­co e terapeutico di apparecchi a raggi X e di dispositivi relativi ad altre tecniche radianti e d’immagine, nonché l’uti­lizzo di sostanze radioattive, purché a scopo diagnostico e terapeutico. E’ esclusa ogni responsabilità connessa con la detenzione del materiale radioattivo stesso. L’Assicurazione è efficace a condizione che l’attività dell’Assicurato sia intrapresa con l’osservanza delle norme vigenti in materia, nonché delle prescrizioni della competente Autorità.
  3. Garanzia AIDS, virus C, virus DELTA. L’Assicurazione comprende i Danni e le Perdite patrimoniali involontariamente cagionati a terzi, direttamente o indirettamente attribuibili:
    - all’HIV (virus da immunodeficienza umana) e/o a qualunque malattia collegata all’HIV incluso l’AIDS (sindrome da immunodeficienza acquisita) e/o a fattori derivanti da mutazioni o variazioni di qualunque genere da essi provocati;
    - al virus C e al virus DELTA.
  4. L’insorgenza di malattie conseguenti ad encefalopatia spongiforme (BSE), come a titolo esemplificativo l’encefa­lopatia spongiforme bovina o nuove varianti della malattia di Creutzfed – Jacob.
  5. Lo svolgimento dell’attività di telemedicina, di sperimentazione e di ricerca clinica.
  6. Errato trattamento dati personali. L’Assicurazione vale anche per i Danni e le Perdite patrimoniali derivanti dal Re­golamento (UE) n. 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati - e successive modifiche e integrazioni, involontariamente cagionati a terzi interessati in conseguenza del trattamento dei loro dati personali (raccolta, re­gistrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) non conforme alla normativa, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo.

 

Garanzia perdite patrimoniali
Oggetto dell’assicurazione
L’Assicurazione si estende alla responsabilità derivante all’Assicurato per le Perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza dello svolgimento dell’attività per conto dell’Azienda Sanitaria Pubblica di apparte­nenza, purché conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini di Polizza. Resta comunque esclusa la responsabilità amministrativa-contabile per le Perdite patrimoniali cagionate dall’Assicurato all’Azienda Sanitaria Pubblica di ap­partenenza. L’Assicurazione comprende i Danni e le Perdite patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi esercitate da terzi, purché conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini di Polizza.

Esclusioni
L’Assicurazione non comprende i Sinistri:

  1. Verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artifi­cialmente (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici etc.) salvo che per l’attività dia­gnostica e terapeutica oggetto dell’assicurazione;
  2. Che insorgono in occasione di guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guer­ra) guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
  3. È inoltre esclusa dall’Assicurazione la responsabilità dell’Assicurato relativa allo svolgimento dell’attività pro­fessionale extramoenia.

Persone non considerate terze
Non sono considerati terzi: il coniuge, i genitori e i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; i Prestatori di lavoro dell’Azienda Sanitaria Pubblica, salvo che fruiscano personalmente delle prestazioni del S.S.N. in qualità di pazienti.

Condizioni di validità dell’assicurazione
L’Assicurazione è valida a condizione che l’attività professionale sia svolta in conformità alle leggi che la regolano e sempreché l’Assicurato sia iscritto all’Albo professionale del relativo Ordine, ove previsto. Inoltre l’Assicurazione è operante esclusivamente per l’attività professionale svolta dall’Assicurato nell’ambito del Sistema Sanitario Nazio­nale in qualità di Prestatore di lavoro dell’Azienda Sanitaria Pubblica di appartenenza. La radiazione o la sospensione dell’Assicurato, per qualsiasi motivo, dall’Ordine professionale determinano la cessa­zione dell’Assicurazione a decorrere dalla data stessa della radiazione o sospensione.

Massimali
L’Assicurazione per ciascun Assicurato alla presente Sezione s’intende prestata sino alla concorrenza di un Massima­le per Sinistro pari a quanto previsto dall’art. 9 comma 5 della legge n. 24 dell’ 8 marzo 2017 e successive modifiche e integrazioni;

Franchigia/Scoperto
L’Assicurazione viene prestata senza l’applicazione di alcuna Franchigia/Scoperto.

Validità temporale dell'Assicurazione

  1. L’Assicurazione vale per le richieste di Risarcimento (come precedentemente definite) presentate per la prima vol­ta all’Assicurato nel corso del periodo di validità dell’Assicurazione con le modalità e con i termini previsti dall’Art. 3.1 “Obblighi del Contraente o dell’Assicurato in caso di Sinistro” delle “Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri” a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere successivamente alla data del 01/01/2007. Nel caso in cui la richiesta di Risarcimento sia riferita a comportamenti colposi posti in essere dall’Assicurato nel suddetto periodo e già denunciati sulla precedente polizza stipulata dal Sindacato UILTEMP per il medesimo rischio con altra Compagnia, la presente Assicurazione non si intende operante per tali Sinistri;
  2. Nei soli casi di cessazione definitiva dell’attività assicurata per qualsiasi causa, l’Assicurazione vale per le richieste di Risarcimento presentate all’Assicurato entro i 10 anni successivi alla data di cessazione dell’attività assicurata, purché conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di vigenza della Polizza. Il massimale per anno disciplinato all’Art. 1.7 – Massimali rappresenta la massima esposizione della Società per una o più richieste di Risarcimento presentate all’Assicurato nel suddetto periodo di proroga della garanzia. La garanzia di cui al presen­te punto b) s’intende valida a condizione che venga emesso apposito documento di Polizza con incasso del relativo Premio, pari a 3 volte il premio annuo, per le sole ostetriche pari a 5 volte il premio annuo. La richiesta dovrà essere presentata alla Società entro 90 giorni dalla data della cessazione dell’attività. La presente ultrattività è estesa agli eredi.

Denuncia dei sinistri
Il Contraente o l’Assicurato devono:

  • comunicare entro 3 giorni per iscritto all’Agenzia all’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o alla Direzione della Società la data, ora, luogo dell’evento all’origine del Sinistro, le modalità di accadimento e la causa presumibi­le che lo ha determinato, le sue conseguenze e l’importo approssimativo del danno, allegando alla denuncia tutti gli elementi utili per la rapida definizione delle responsabilità e per la quantificazione dei danni;
  • astenersi nella fase dell’istruzione del Sinistro da qualsiasi riconoscimento di responsabilità a meno che non ri­sulti comprovata dalle prove emerse.

L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo (Art. 1915 del Codice Civile).

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