
Emergenza Covid -19 Prestazioni per le lavoratrici e lavoratori in somministrazione
RIMBORSO BABY SITTER:
Rimborso spese per nucleo familiare per un massimo mensile di Euro 500,00, per sostenere le spese di servizi di baby sitting per figli minori di età non superiore ai 12 anni.
Tale limite non si applica in caso di disabilità in situazione di gravità accertata (ai sensi dell’art.4, comma 1, della Legge 5 febbraio 1992 n. 104), iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati da centri diurni a carattere assistenziale.
Beneficiari:
Per le lavoratrici ed i lavoratori con contratto di lavoro in somministrazione attivo impegnati in “attività essenziali” o funzionali alla loro operatività e per quelli in isolamento domiciliare a seguito di positività al Covid-19 e nel cui nucleo familiare non vi sia altro genitore/coniuge beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione (ad esempio , NASPI, CIGO, indennità di mobilità, ecc.), o altro genitore/coniuge disoccupato o non lavoratore)
Tempistiche:
Per il rimborso delle spese di baby sitting la prestazione è avviata in modalità retroattiva per spese certificate sostenute a partire dal 23 Febbraio e fino alla durata della chiusura delle scuole
RIMBORSO PER COLLABORATRICE/TORE FAMILIARE:
Rimborso spese per un massimo mensile di Euro 800,00 per ciascun richiedente facente parte del nucleo familiare, riproporzionabile sulla base della percentuale del familiare a carico della lavoratrice/lavoratore richiedente.
Beneficiari:
Lavoratrici/tori in somministrazione con contratti di lavoro attivi (in costanza di missione per i tempi indeterminati), che abbiano sostenuto spese per collaboratrici/tori familiari rientranti in una delle seguenti tre casistiche:
- spese di assistenza domiciliare alle persone anziane - che abbiano compiuto 75 anni di età
- spese di assistenza domiciliare per persone con disabilità in situazione di gravità accertata
- spese di assistenza domiciliare per persone ammalate anche con malattie che impediscano temporaneamente il normale svolgimento delle attività quotidiane (attestate da certificato medico, e che non rientrino nelle specifiche di cui al punto 2)
Tempistiche:
Per il rimborso delle spese di un collaboratore familiare, la prestazione è avviata in modalità retroattiva per spese certificate sostenute a partire dal 23 Febbraio fino al 30 giugno 2020.
(Es. 1: qualora nell’ambito dello stesso nucleo familiare vi siano due lavoratori in somministrazione e il familiare per il quale si richiede il rimborso sia a carico fiscalmente al 100% di uno dei due richiedenti, potrà accedere alla prestazione soltanto il lavoratore che dichiari il familiare a carico).
(Es. 2: qualora, nell’ambito dello stesso nucleo familiare vi siano due lavoratori in somministrazione, e il familiare per il quale si richiede il rimborso sia fiscalmente a carico al 50%, potranno accedere alla prestazione entrambi i lavoratori fino al raggiungimento del rimborso massimo mensile di 800,00 € se il familiare per il quale si richiede il rimborso sia a carico fiscalmente al 50% di ogni richiedente).
(Es. 3: qualora nell’ambito dello stesso nucleo familiare vi siano due lavoratori in somministrazione e ciascuno di essi abbia un differente familiare a carico fiscalmente al 100% con essi non convivente, potranno accedere alla prestazione entrambi i lavoratori per l'intero importo massimo, ovvero ognuno fino al raggiungimento del rimborso massimo mensile di 800,00 €
- rimborso spese di assistenza domiciliare alle persone anziane - che abbiano compiuto 75 anni di età - max 800 euro netti,
- rimborso spese di assistenza domiciliare alle persone con disabilità in situazione di gravità accertata (ai sensi dell’art.4, comma 1, della Legge 5 febbraio 1992 n. 104) – max 800 euro netti,
- rimborso spese di assistenza domiciliare alle persone ammalate anche con malattie che impediscano temporaneamente il normale svolgimento delle attività quotidiane (attestate da certificato medico, rilasciato anche dal medico curante, e che non rientrino nelle specifiche di cui al punto 2) – max 800 euro lordi.
La valutazione e l’approvazione delle richieste potrebbe essere sottoposta all’insindacabile giudizio della Commissione Prestazioni
DECESSI A SEGUITO DI POSITIVITA’ PER COVID-19:
Per i familiari eredi aventi diritto, delle lavoratrici o dei lavoratori con contratti in somministrazione deceduti a causa di positività accertata al Covid-19, è prevista una liberalità di 5.000 euro.
La liberalità è prevista in modalità retroattiva per eventi verificatisi a partire dal 1° gennaio e fino al 30 giugno 2020.
Infortunio sul lavoro e riconoscimento Inail in caso di infezione da Covid-19
Per la prestazione di Ebitemp “Infortuni”, si precisa che potranno essere accolte le richieste di indennizzo riconosciute da Inail per “malattia-infortunio”, in caso di contagio da Covid-19.
La recente introduzione, da parte di Inail, della codifica “malattia-infortunio” per tracciare i casi di infezione sul lavoro da Covid-19 è valida per il riconoscimento dell’indennizzo per infortunio sul lavoro di Ebitemp. Le modalità di accesso, i requisiti e la documentazione richiesta sono gli stessi attualmente previsti per tutti gli altri casi di infortunio sul lavoro.
Si precisa che l’indennizzo di Ebitemp per “malattia-infortunio” scaturito da Coronavirus è cumulabile con la diaria giornaliera erogata da Ebitemp per la prestazione “Ricoveri ospedalieri per Positività al Covid 19” o con l’indennità per “Isolamento domiciliare per positività al Covid-19”, eventualmente richiesta da uno stesso lavoratore/trice.
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