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Lavoratore in somministrazione
La somministrazione di lavoro
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La somministrazione di lavoro
Lavoratore in somministrazione
Che cos'è la somministrazione di lavoro
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La somministrazione di lavoro è una tipologia di impiego flessibile che consente ad un’impresa pubblica o privata (utilizzatore) di rivolgersi ad un’Agenzia per il lavoro appositamente autorizzata dal Ministero del lavoro (somministratore) per utilizzare il lavoro di personale assunto dal somministratore.
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Tale contratto può essere:
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tempo determinato: i lavoratori vengono assegnati all’impresa utilizzatrice per un periodo predeterminato e definito nel contratto all’inizio. | ||
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a tempo indeterminato (c.d. staff leasing in vigore dal 01 gennaio 2010): i lavoratori vengono assegnati all’impresa utilizzatrice senza limiti temporali predefiniti. | ||
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il contratto di lavoro “somministrato”: contratto di lavoro stipulato tra l’agenzia di somministrazione, a cui spetta il potere disciplinare (retribuzione, versamenti di contributi, eventuali sanzioni e licenziamento), e il lavoratore. Tale contratto può essere sia a tempo determinato che indeterminato. | ||
Tali rapporti danno luogo a due diversi contratti:
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il contratto di somministrazione (di natura commerciale) - stipulato tra l’agenzia di somministrazione e l’impresa utilizzatrice - è il contratto mediante il quale l’agenzia di somministrazione si impegna verso l’impresa utilizzatrice all’invio di uno o più lavoratori subordinati assunti dall’agenzia, perchè svolgano la propria attività soggiacendo al potere direttivo e di controllo dell’impresa utilizzatrice. |
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Quando è ammessa la somministrazione di lavoro
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La somministrazione di lavoro a tempo determinato, secondo la legge (art. 20, comma 4, dlgs 276/03), è ammessa se vi sono ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’utilizzatore (art. 20, comma 4, del D.Lgs. n. 276/2003).
La somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, vale a dire l’impegno da parte dell’Agenzia a fornire lavoratori senza alcun termine temporale, è ammessa soltanto nei casi tassativamente indicati dal legislatore, di seguito elencati (art. 20, comma 3, lett. a) del D.Lgs. n. 276/2003): |
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per servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico, compresa la progettazione e manutenzione di reti intranet e extranet, siti internet, sistemi informatici, sviluppo di software applicativo, caricamento dati; | ||
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per servizi di pulizia, custodia, portineria; | ||
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per servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto e movimentazione di macchinari e merci; | ||
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per la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, nonché servizi di economato; | ||
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per attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del personale; | ||
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per attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale; | ||
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per la gestione di call-center, nonché per l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali nelle aree Obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali; | ||
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per costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti, per installazioni o smontaggio d impianti e macchinari, per particolari attività produttive, con specifico riferimento all'edilizia e alla cantieristica navale, le quali richiedano più fasi successive di lavorazione, l’impiego di manodopera diversa per specializzazione da quella normalmente impiegata nell'impresa; | ||
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in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative. | ||
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Si tratta sostanzialmente di attività collaterali a quelle principali dell’impresa. Va, però, precisato che, oltre a tali casi espressamente previsti dal legislatore, la contrattazione collettiva di livello nazionale o territoriale può individuare ulteriori ipotesi di legittima stipulazione del contratto di somministrazione a tempo indeterminato (Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 22 febbraio 2004, n. 7).
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Quando è vietata la somministrazione di lavoro
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La somministrazione di lavoro è vietata nei seguenti casi previsti dalla legge (art. 20, comma 5, dlgs 276/03):
La somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, vale a dire l’impegno da parte dell’Agenzia a fornire lavoratori senza alcun termine temporale, è ammessa soltanto nei casi tassativamente indicati dal legislatore, di seguito elencati (art. 20, comma 3, lett. a) del D.Lgs. n. 276/2003): |
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per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; | ||
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per le aziende che, negli ultimi 6 mesi, hanno ridotto il personale attraverso licenziamenti collettivi di lavoratori addetti alle stesse mansioni a cui si riferisce il contratto di somministrazione o che abbiano fatto ricorso alla cassa integrazione guadagni; | ||
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per le imprese che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in base alle disposizioni del dlgs n. 81/2008 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro); | ||
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In caso di somministrazione vietata è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria che va da € 250 a € 1.250 a carico dell’Agenzia di somministrazione e dell’impresa utilizzatrice (art. 18, comma 3, dlgs 276/03). | ||
Normativa sulla somministrazione di lavoro
Il lavoro in somministrazione è regolato da norme e contratti:
Il lavoro in somministrazione è regolato da norme e contratti:
- - dalla normativa di legge, in particolare il dlgs 276/2003;
- - dal contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato con le Agenzie di somministrazione di lavoro;
- - dai contratti collettivi applicati dalle singole imprese utilizzatrici.
- Lavoratore in somministrazione
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- EBITEMP Ente bilaterale per il lavoro temporaneo
- FORMATEMP Fondo formazione lavoro temporaneo
- FONTEMP Fondo pensione complementare
- Disciplina del rapporto di lavoro in Somministrazione
- Il contratto commerciale tra Agenzia e Impresa utilizzatrice
- Il Contratto di Somministrazione tra Lavoratore e Agenzia per il Lavoro
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